Stato di insolvenza dell'imprenditore, accertato e dichiarato dal tribunale con sentenza. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli Enti pubblici e i piccoli imprenditori, quelli, cioè, che hanno un reddito non soggetto alla imposta di ricchezza mobile o che hanno impiegato nell'azienda un capitale inferiore a L. 900.000. Anche gli artigiani sono esclusi dalla procedura di fallimento. Perché possa essere dichiarato il fallimento, l'imprenditore deve trovarsi in stato di insolvenza resosi manifesto con inadempienze o con altri fatti esteriori i quali dimostrino che l'imprenditore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni. Può essere dichiarato su istanza dello stesso imprenditore, o di uno o più creditori, o del pubblico ministero, o d'ufficio. Nei confronti dell'imprenditore che ha cessato l'attività o di quello defunto il fallimento non può essere dichiarato oltre un anno dalla cessazione dell'impresa o dalla morte. La sentenza del tribunale che dichiara il fallimento nomina il giudice delegate alla procedura ed il curatore che ha il compito di amministrare i beni fallimentari, sotto la sorveglianza del giudice e del comitato dei creditori, e di liquidare l'attivo che dovrà essere utilizzato per soddisfare i creditori. La sentenza che dichiara il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni; tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti dopo tale data sono inefficaci rispetto ai creditori; egli non può allontanarsi dalla propria residenza senza il permesso del giudice delegato. La procedura di fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito; essi vengono soddisfatti con il ricavato della liquidazione dell'attivo, in proporzione dei loro rispettivi crediti, salvi i diritti di prelazione stabiliti dalla legge. La procedura di fallimento si chiude per concordato omologato, o per mancanza del passivo, o per pagamento di tutti i crediti e delle spese di procedura, o per ripartizione finale dell'attivo, oppure per mancanza di attivo.
venerdì 25 aprile 2008
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