Diritto reale di godimento su un fondo, acquisito dal titolare (enfiteuta) mediante contratto (contratto di enfiteusi) perpetuo o a tempo determinato, comunque non inferiore a 20 anni, assumendo l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare una prestazione annua in denaro o in natura, detta « canone » o « livello ». L'istituto è di origine romana, ampiamente trattato nel diritto giustinianeo; nel Medio Evo ebbe carattere feudale, tanto che l'enfiteuta aveva obblighi di sudditanza verso il concedente. I rapporti che disciplinano l'enfiteusi sono stabiliti nell'atto costitutivo e dal Codice civile. L'enfiteuta ha il diritto di fare propri i prodotti del fondo e le accessioni; di disporre liberamente del proprio diritto; di riscattare il fondo dopo 20 anni dalla costituzione della enfiteusi, mediante pagamento al concedente di una somma corrispondente alla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Il concedente, da parte sua, ha il diritto alla corresponsione del canone enfiteutico ed a pretendere la devoluzione del fondo se Io stesso non viene migliorato o in caso di mancato pagamento del canone per due anni consecutivi.
martedì 22 aprile 2008
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