Istituto di reciproca assistenza tra le nazioni, mediante il quale uno stato concede od ottiene da un altro stato la consegna di un imputato o di un condannato; ha il fine di rendere possibile nello stato interessato lo svolgimento del processo in presenza dell'imputato, ovvero l'esecuzione della sentenza di condanna. In Italia l'atto di estradizione è garantito giurisdizionalmente con il divieto fatto al potere esecutivo di offrire o concedere l'estradiazione senza preventiva decisione favorevole della sezione istruttoria della Corte di Appello nel cui distretto si trova l'estradando. Secondo la legislazione italiana, inoltre, l'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge della nazione richiedente. L'estradizione può essere concessa e offerta anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l'estradizione all'estero di cittadini di nazionalità italiana. L'estradizione è applicabile per i reati comuni, non per quelli politici.
giovedì 24 aprile 2008
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