Atto che libera il minore della patria potestà o dalla tutela. Può essere legale o giudiziale. L'emanciapzione legale si verifica di diritto per effetto del matrimonio; l'emancipazione giudiziale è concessa dal giudice tutelare al giovane, che abbia compiuto 18 anni di età, su istanza dei genitori o del tutore od anche dello stesso minore, sentiti i genitori o il tutore. Per il minore emancipato il giudice tutela per nomina un curatore. L'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione; per quelli che la eccedono, oltre al consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, e, per alcuni di essi particolarmente rilevanti (atti di disposizione), anche quella del tribunale.
lunedì 21 aprile 2008
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