Azione del distruggere. In diritto, la distruzione può ledere un interesse protetto dalle leggi ed è reato che comporta varie pene previste dal Cod. pen. In particolare, la distruzione di atti e documenti, atto criminoso la cui gravità è in relazione alla maggiore o minore importanza degli atti e dei documenti distrutti, è punita con la reclusione da 8 a 24 anni, o con l'ergastolo nei casi più gravi, quando riguarda atti o documenti concernenti la sicurezza dello stato; se riguarda atti pubblici o privati, è punita con le stesse pene previste per i rispettivi delitti di falso (art. 490 Codice penale). La distruzione di materie prime comporta la pena della reclusione da 3 a 12 anni, se causa grave danno alla produzione nazionale. La distruzione di navi è delitto contro la personalità dello stato, punito con la reclusione da 8 a 24 anni, o, nei casi più gravi, con l'ergastolo. La stessa pena è prevista per la distruzione di strade, stabilimenti, convogli ed altre opere militari (art. 253 Codice penale). La distruzione di affissioni è punita con ammenda fino a 24.000 lire. La distruzione di cose proprie, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un'assicurazione contro infortuni, è punita con la reclusione da 6 mesi a tre anni. La distruzione di cose altrui (danneggiamento) è punita con la reclusione fino ad un anno.
giovedì 17 aprile 2008
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