giovedì 17 aprile 2008

Divisione ereditaria comunione dei beni eredi

Atto con il quale si pone fine alla comunione di beni e di diritti stabilitasi, in seguito alla morte di una persona, fra i suoi coeredi, previa delazione ed accettazione dell'eredità. Consiste nel frazionamento e nella distribuzione dei beni della successione fra i diversi eredi, in proporzione alle loro rispettive quote, in modo che ogni singolo erede diventi proprietario esclusivo dei beni che gli siano assegnati. Oggetto della comunione, e conseguentemente della divisione ereditaria, sono quei beni di cui il testatore non abbia disposto a titolo particolare. Il diritto di chiedere la divisione ereditaria, in qualsiasi tempo (o alla scadenza dei termini fissati dal testatore nei casi previsti dalla legge 713 Codice civile), spetta a tutti ed a ciascuno dei coeredi, ed ai loro successori a titolo universale. Alla divisione ereditaria debbono partecipare, sotto pena di nullità, tutti i coeredi. Per partecipare personalmente alla divisione ereditaria i coeredi debbono essere maggiorenni, e avere la piena capacità di agire. Al posto dei minori od incapaci partecipano i loro rappresentanti (tutore, esercente la patria potestà, curatore), autorizzati, a seconda dei casi, dal giudice tutelare o dal tribunale. Alla divisione ereditaria possono partecipare anche i creditori e gli aventi causa di ciascuno dei coeredi. La D. e. può essere definitiva o provvisoria, totale o parziale, a seconda che abbia per oggetto l'intera eredità divisibile, o solo una parte di essa; può essere fatta d'accordo fra le parti, mediante contratto (divisione ereditaria amichevole ) oppure, in mancanza di accordo, con l'intervento del giudice (divisione ereditaria giudiziale). Le tre operazioni divisionali della stima dei beni, della formazione delle porzioni e della loro assegnazione costituiscono lo schema più semplice del contratto di divisione; ad esse possono aggiungersi varie altre operazioni, quali la resa dei conti, il pagamento dei debiti ereditari, l'imputazione e la collazione. Non formandosi l'accordo sulle singole operazioni, può passarsi alla divisione ereditaria giudiziale, oppure, vertendo il disaccordo su questioni giuridiche, si possono rimettere queste al giudice per poi riprendere la fase contrattuale dopo la decisione. Quanto alla forma del contratto, la divisione ereditariadivisione ereditaria deve essere fatta per atto scritto se comprende beni immobili o beni mobili registrati, altrimenti può essere fatta anche verbalmente. I rimedi offerti a chi reputi che non siano stati rispettati i propri diritti, sono: la garanzia per evizione fra coeredi; l'azione di rescissione per lesione; l'annullamento della divisione per dolo o violenza. La garanzia per evizione consiste nel ripartire fra tutti i coeredi, in proporzione della propria quota, il danno eventualmente subito da uno dei coeredi, il cui bene venga rivendicato con successo da un terzo, in base ad una causa anteriore al sorgere della comunione. Il secondo rimedio è concesso quando uno dei coeredi prova di avere ricevuto oltre 1/4 in meno di quanto gli spettava secondo la quota. Il terzo rimedio, infine, è dato quando la divisione ereditaria è effetto di dolo o violenza, ed è esperibile entro 5 anni dal giorno della scoperta del dolo o della violenza. Oggetto della divisione è il complesso dei beni ereditari, dedotti i beni che hanno formato oggetto di atti di disposizione del de cuius (legati e donazioni).

La formazione dello stato attivo e passivo dell'eredità consiste nella individuazione dei beni che concorrono attivamente e passivamente al formarsi della massa ereditaria da dividere; ad essa può seguire l'alienazione dei beni ereditari, suggerita dalla convenienza di pagare i debiti ed i pesi ereditari prima di procedere alla ripartizione delle attività. La resa dei conti mira a determinare l'effettivo valore della massa e delle rispettive quote dopo la eventuale vendita di cui sopra, ed è relativa alla gestione della comunione ereditaria che sia stata tenuta da uno o più coeredi e non sia stata liquidata. La collazione delle donazioni consiste nel fare rientrare, nella massa dividenda, l'ammontare delle donazioni dirette o indirette fatte in vita dal de cuius ai propri discendenti coeredi, senza dispensa dalla collazione. Essa può farsi per conferimento in natura dei beni donati nella massa, o per imputazione dei medesimi alla quota del coerede donatario. L'imputazione consiste nel fatto che ciascun coerede deve ascrivere alla propria quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione (cioè i debiti risultanti dalla resa dei conti). La formazione delle porzioni è fatta in modo che ciascuna di queste comprenda immobili, mobili e crediti in proporzione alla entità di ciascuna quota. Si deve evitare, per quanto è possibile, il frazionamento dei fondi rustici, dei fabbricati e delle aziende, in modo da non arrecare danno alle coltivazioni, all'igiene e alla pubblica economia. Si deve anche evitare il frazionamento di gallerie, biblioteche e collezioni che abbiano una certa importanza storica, scientifica o artistica. Se le porzioni formate in natura non sono corrispondenti, in valore, alle rispettive quote, l'ineguaglianza viene compensata con un equivalente in denaro. Formate le porzioni, dopo che il progetto sia stato accettato dalle parti e reso esecutivo dall'autorità giudiziaria, si procede delle stesse: per sorteggio, se sono uguali, per attribuzione, se sono disuguali. Al testatore, tuttavia, è riconosciuta la facoltà di dettare norme e criteri per la formazione delle porzioni e di dividere nel testamento i suoi beni fra i coeredi, comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. La divisione, però, è nulla se il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti (preterizione di eredi).

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