domenica 4 maggio 2008

Parola origine germanica: abbandono

Parola probabilmente di origine germanica, esprime un concetto analogo da quello espresso dalle parole latine cessio o derelictio: cioè il concetto di perdita volontaria della libera disponibilità di qualche cosa. In un senso traslato è venuta a significare il sottrarsi volontariamente ad un ufficio (incarico attribuito dalla norma nell'interesse altrui), implicante la disponibilità di qualche cosa. In senso ulteriormante traslato significa anche semplicemente desistenza da una attività. Nel senso più proprio la parola abandonnement fu usata nell'antico diritto francese per indicare la cessio bonorum (cessione dei beni ai creditori). Nello stesso senso proprio è usata nel diritto italiano per indicare la perdita volontaria del possesso di cosa mobile o immobile, accompagnata dalla volontà di perdere proprietà. Per conseguenza dell'abbandono la cosa abbandonata diviene res nullius (cosa di nessuno) ed è suscettibile di occupazione. Casi particolari di abbandono in senso proprio sono quelli dell'abbandono del fondo servente, della restituzione del fondo enfiteutico, del rilascio dei beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, oltre la già citata cessione dei beni ai creditori. Nello stesso ordine di idee si situano le fattispecie previste dal diritto della navigazione come "abbandono della nave o dell'aereomobile ai creditori" e come "abbandono della nave, dell'aereomobile, del nolo, o del carico all'assicuratore". In questi casi particolari, l'abbandono avviene a favore di soggetti determinanti ed allo scopo di liberarsi di obbligazioni nei confronti dei soggetti a favore dei quali l'abbandono viene effettuato. Nel senso traslato si parla di abbandono di ufficio in senso proprio nel diritto penale militare, significando l'atteggiamento di particolari soggetti (non militari), tenuti a svolgere funzioni di utilità pubblica connesse allo stato di guerra, ai quali volontariamente lasciano la loro residenza sita nel territorio delle operazioni militari. Ancora nel diritto penale militare si parla di abbandono di posto, come forma particolare di violazione della consegna, a proposito di soggetti in servizio militare che volontariamente si allontanano dal luogo dove il militare debba rimanete per il servizio.

Nel diritto penale comune, si prevede il reato, di analoga struttura logica, di abbandono di persone minori o incapaci, e quello di abbandono del neonato per causa d'onore. Altri casi dello stesso genere sono costituiti dalle fattispecie previste in diritto della navigazione come abbandono della nave o dell'aereomobile in pericolo e come abbandono di componente dell'equipaggio ammalato o ferito. nello stesso ordine di idee, seppure con sfumetura diversa, vanno poste le fattispecie dell'abbandono del domicilio coniugale e dell'abbandono della casa da parte del minore. In senso ulteriormente traslato l'uso degli operatori del diritto ha introdotto la locuzione abbandono di domanda, per significare la rinuncia, da parte di chi abbia promosso un'azione legale, non solo all'azione stessa, ma anche alle regioni che alla sua base erano state poste, delle quali, confesserebbe la infondatezza. L'istituto è chiamato dai dottrinari rinuncia all'azione o rinuncia al merito della domanda.

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