mercoledì 7 maggio 2008

Accrescimento patrimoniale: accessione

In diritto parola significante genericamente ogni tipo di accrescimento patrimoniale (contrario di decessio). Nel diritto romano la parola ebbe perciò una certa varietà di significati, fra i quali è compreso quello relativo ad un particolare modo di acquisto della proprietà, per il quale il proprietario di una cosa ritenuta principale, acquista la proprietà anche della cosa accessoria che si unisca alla prima in modo da formare un tutto unico. Il numero di fattispecie riconducibili in diritto romano sotto la categoria delle accessiones è molto più vasto di quello previsto come fattispecie di accessione nel nostro diritto contemporaneo. In generale l'istituto dell'accessione alle sue origini trova giustificazione nell'alto valore sociale della terra agricola nelle società agricoltrici, e perciò nel forte potere di attrazione che dal punto di vista giuridico, la proprietà della terra agricola esercita su tutti gli altri beni che vi si trovino connessi. Si tenga presente che nelle società agricoltrici primitive la proprietà della terra non è alle origini un istituto distinto da quello della sovranità sul territorio. Attenendosi a una definizione restrittiva il vigente C. C. italiano (differentemente dal C. C. 1865) ha ristretto i casi di accessione, come modo di acquisto della proprietà, ai seguenti:



1) Qualsiasi piantagione, costruzione od opera, esistente sopra o sotto il suolo, appartiene al proprietario di questo, anche se fatta da altri o con materiali altrui (Superficies solo cedit; art. 934 e sgg. C.C.). Ciò naturalmente non toglie che il proprietario del fondo sia tenuto ad indennizzare in misura equa, prevista dalla legge, il proprietario dei materiali o colui che abbia speso per costruire o piantare, qualora intenda ritenere la costruzione o la piantagione. Fin dall'antichità classica, onde evitare di scoraggiare iniziative del capitale mobiliare, precluse per deficienza di liquidità alla proprietà immobiliare, ma a quest'ultima riservate a tenore letterale del principio sopra esposto della stretta inerenza dei diritti sulla superficie ai diritti di proprietà del suolo, fu creato l'istituto particolare del diritto di « superficie » (v.), costituibile come diritto reale separato dalla proprietà del suolo.



2) Gli incrementi del territorio provocati dalla azione lenta e impercettibile di un corso d'acqua che trasporta la sabbia prelevandola da un fondo a un altro, sono di proprietà del proprietario del terreno cui si u-niscono (alluvione propria). Del pari sono di proprietà del proprietario del fondo cui accedono quelle parti del letto del corso d'acqua abbandonata dalla corrente che occupa una maggior parte dell'altra riva (alluvione impropria). In entrambi i casi il proprietario depauperato non ha diritto a indennità.



3) Gli incrementi del territorio provocati dall'azione istantanea di un corso d'acqua, che trasporti una parte considerevole e riconoscibile di terra da un fondo a un altro, sono di proprietà del proprietario del fondo cui le terre avulse accedono (avulsione). Il proprietario depauperato ha diritto a una indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo arricchito.



4) Le isole che si formino nel letto di corsi d'acqua sono di proprietà del demanio .



5) I territori lasciati liberi dalle acque di un fiume che cambi letto, vanno a incrementare gli ex fondi rivieraschi, divisi lungo la mezzeria dell'alveo abbandonato. Si tratta di fattispecie legate a dimensioni economiche arcaiche, che oggi presentano un interesse economico modesto, ma possono avere una certa utilità in vista di un'interpretazione estensiva ad a-naloghi fenomeni provocati dall'uomo. Altri tipi di accessione, tali per il diritto romano, sono dal nostro diritto classificate in altri modi di acquisto della proprietà (per es. unione e commistione, specificazione).

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